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Sì per l’agevolazione all’acquisto di immobili a uso abitativo

La questione controversa riguarda la compatibilità del sistema di calcolo dell’imposta sull’acquisto di beni immobili con le varie normative comunitarie a tutela delle principali libertà sancite nei Trattati CE. In altri termini la Commissione, sottolinea la disparità di trattamento, a sfavore per quei soggetti passivi con immobili ubicati fuori dal territorio nazionale,  e chiede al governo ungherese di adottare i necessari provvedimenti per fare in modo che la normativa tributaria tratti parimenti le due fattispecie impositive.
L’imposta sui redditi
L’imposta sui redditi ungherese, prevede una riduzione sui proventi derivanti dalla vendita di immobili utilizzati poi per successivo acquisto di immobile ad uso abitativo. Tale agevolazione, poi rivista, sussiste se l’immobile ceduto è situato nel territorio nazionale.
La causa principale
Con lettera di diffida la Commissione europea sottolineava come  la normativa fiscale ungherese in merito al trattamento tributario relativo alla cessione di beni immobili sia in contrasto con taluni diritti garantiti dal diritto dell’Unione. Questa normativa è tale da discriminare l’acquisto, nel territorio nazionale, di un bene immobile a uso abitativo in concomitanza alla vendita di altro immobile parimenti destinato ad abitazione principale ubicato in un altro Stato membro. Nel caso di vendita di immobile ubicato nello stesso territorio nazionale, infatti, la controversa normativa fiscale prevede un trattamento di favore. Non sussistono, come espressamente dichiarato dalla Commissione, valide motivazioni o ragioni, specialmente di interesse generale, tali da giustificare il regime tributario previsto in caso di acquisto e vendita di immobile ad uso abitativo.
La questione pregiudiziale
La questione pregiudiziale, riguarda sostanzialmente il diverso regime impositivo, ungherese, riservato all’acquisto di immobili, per fini non strumentali ma di abitazione principale rispetto al trattamento riservato allo stesso tipo di operazione con riferimento, però, a unità immobiliari situate oltre il confine nazionale. La controversia nasce dal fatto che in questo secondo caso non si ha diritto a nessun tipo di beneficio nel calcolo della base imponibile. Per tutta risposta, l’Ungheria, rendeva nota l’intenzione e poi comunicava di aver apportato modifiche ad alcune disposizioni dell’imposta sui redditi proprio per evitare una disparità di trattamento, dei soggetti passivi, dovuto a un calcolo della base imponibile differente in luogo della diversa ubicazione dell’immobile oggetto di vendita. Non ritenendo la Commissione tali modifiche rispondenti a quanto espresso nella lettera di diffida decideva di avanzare ricorso innanzi ai giudici della Corte europea.
Le argomentazioni dei giudici
Una prima considerazione, fatta dai giudici, è quella di sottolineare come le parti non siano d’accordo sulla qualificazione dell’imposta controversa ovvero se debba intendersi quale imposta indiretto o diretta. A prescindere dal carattere dell’imposta, essa non è soggetta al processo di armonizzazione ricadendo, quindi, nella competenza dei singoli Stati membri. Ma una differenza di trattamento, tra le due categorie di contribuenti di cui alla causa principale, sussiste soltanto laddove le situazioni di tali categorie siano comparabili. Ma secondo costante giurisprudenza della Corte, in materia di imposte dirette, residenti e non residenti si trovano in situazioni differenti in quanto il reddito percepito dal residente in uno Stato, il più delle volte è soltanto parte del reddito complessivo dell’interessato. L’esistenza di una discriminazione deve, altresì, essere stabilita alla stregua di una diversa lettura, quella data dall’ottica di legiferazione delle disposizioni nazionali. Come in precedenza stabilito dalla Corte, la necessità di tutelare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una normativa impositiva come quella oggetto della controversia. Infatti, l’imposizione ungherese sugli immobili, considerato il sistema impositivo nel suo insieme, è volto a tassare la sola parte delle risorse investite per l’acquisto del bene immobile che non sono già state colpite da altra imposizione. Estendere l’applicazione del beneficio fiscale anche alla compravendita di immobili situati oltre confine rischia di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo di evitare la doppia imposizione nell’ambito del territorio comunitario. Ecco che allora i togati europei, sulla base di queste motivazioni, hanno respinto gli addebiti in merito alle violazioni che l’applicazione della legge controversa causerebbe.
La pronuncia della Corte
I giudici della prima sezione della Corte di giustizia UE alla luce delle argomentazioni apportate dalle parti e dalle considerazioni da essi stessi svolte si sono pronunciati respingendo le richieste della parte ricorrente. Questo vuol dire, in altri termini, che il regime impositivo sull’acquisto degli immobili adottato nella Repubblica di Ungheria è da ritenersi lecito e conforme alla normativa europea. L’esclusione dal beneficio della riduzione della base imponibile fiscale nell’ambito delle compravendite di immobili, non strumentali, deve essere basata su considerazioni oggettive di interesse generale.
Fonte: fiscooggi.it
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