La circolare precisa poi che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro, che applicano il ccnl degli studi professionali, e formano parte integrante del sistema delle tutele economiche e normative concesse ai lavoratori.
I consulenti ci tengono a sottolineare però che il versamento all’E.Bi.Pro. assume correttamente un ruolo nella parte economico-normativa del contratto solo nel caso in cui l’Ente preveda effettive ‘tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro’ di sostegno al reddito. “Solo in presenza di una reale prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori del settore professionale si concretizzerebbe un diritto contrattuale del singolo lavoratore cui il datore di lavoro dovrebbe far fronte” conclude la circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Finchè non verranno stabilite specifiche tutele di sostegno al reddito dei lavoratori, non sussiste cioè alcun obbligo di versamento e quindi la previsione è da ritenersi “ancora ancorata nella parte obbligatoria del ccnl”.