di Vera MORETTI
E’ entrato in vigore con l’anno nuovo il nuovo regime dei minimi, noto anche come regime “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
Considerando i tanti vantaggi che comporta, non solo per quanto riguarda adempimenti ultra semplificati, ma anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva fissata al 5%, è stato anche definito un paradiso fiscale.
Chi, quindi, avrà la fortuna di accedere a questo “paradiso”?
Innanzitutto le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:
Coloro che si riconoscono in questa fascia di lavoratori, ma che decidono di rinunciarvi, possono usufruire del regime ordinario, in un’opzione valida per almeno un triennio, previa comunicazione all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione fiscale annuale successiva alla scelta operata.
I soggetti che usufruiscono di tale opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (titolo I capo V e VI), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato. Inoltre, i contribuenti devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.
Se non si ricorre al regime ordinario, c’è il regime semplificato degli ex minimi. In questo caso l’opzione viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Per quanto riguarda il nuovo regime dei minimi, si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. Il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva.
In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età.
Ciò significa che, a prescindere dall’età, si può avvalersi del regime per 5 anni da quando l’attività è iniziata e, qualora il contribuente non dovesse avere ancora 35 anni dopo lo scadere del quinquennio, potrà ancora beneficiare del regime.
Una clausola importante prevede che, se si cessa di usufruire del regime agevolato, non è possibile avvalersene in seguito, anche se dovessero sussistere le condizioni.
Tale regola non vale per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, possono cominciare a servirsi del regime di vantaggio per la prossima dichiarazione del 2012, considerando sempre i limiti di 5 anni o, comunque, del 35mo anno di età.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%.
Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta . A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva.
Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha chiarito che i nuovi minimi, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (per esempio numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi) sono:
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