di Vera MORETTI
Sono stati introdotti due nuovi codici tributo, il 1618 e il 145E, che dovranno essere indicati rispettivamente in F24 e F24EP (F24 Enti Pubblici), per il versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui, (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011).
Se si tratta, dunque, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto d’imposta deve effettuare i calcoli e trattenere il contributo, in un’unica soluzione, in occasione del conguaglio di fine anno, versandolo poi all’erario.
Il 1618 deve essere segnalato nella sezione “Erario“, in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna “importi a debito versati“, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese” e “anno di riferimento“, rispettivamente del mese e dell’anno in cui si esegue il conguaglio.
Anche il 145E va esposto nella sezione “Erario“, con indicazione del mese e dell’anno in cui è effettuata l’operazione di conguaglio, rispettivamente, nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B“.
Non vanno invece riempiti i campi codice ed estremi identificativi.
Rinnovare l’assicurazione auto può diventare un salasso economico con l’età. Come difenderti dagli aumenti ingiusti?…
Una scoperta che cambierà tutto: in arrivo la prima pillola pensata per allungare la vita…
Multa da 18.000 € per un foglio mancante. Ecco perché vendere casa senza questo documento…
Migliaia di italiani colpiti al rientro dalle ferie. Una “malattia” si sta diffondendo: ecco i…
Trovare parcheggio è ormai un’impresa. Ma in una città italiana, qualcosa è cambiato all’improvviso: abolito…
L’Agenzia delle Entrate ha avviato nuovi controlli sui bonus: molti contribuenti stanno ricevendo richieste inaspettate.…