Categories: Bussola Fiscale

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui fondi di investimento

di Vera MORETTI

L’Agenzia delle Entrate con circolare del 15 febbraio 2012 n. 2 spiega come comportarsi per quanto riguarda i fondi comuni d’investimento immobiliare.
L’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, infatti, ha introdotto alcune disposizioni che mutano l’attuale assetto normativo di tali fondi.

Secondo le disposizioni più recenti, coloro che investono in fondi beneficiano del regime fiscale agevolato con una tassazione del 20%.
Le modifiche che riguardano i redditi conseguiti dai partecipanti ai fondi immobiliari, invece, prevedono l’imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione in capo ai partecipanti che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5% del valore dello stesso.

Per i partecipanti non istituzionali che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5 per cento, inoltre, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% sul valore medio delle quote detenute entro la data del 31 dicembre 2010.

I fondi immobiliari in cui almeno un partecipante non istituzionale possedeva una quota superiore al 5% al 31 dicembre 2010 potevano essere messi in liquidazione entro il 31 dicembre 2011.
In questo caso l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. Tale imposta deve essere versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 2014.

Riepilogando, le scadenze sono queste:

  • Importo della rata 40% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2012
  • Importo della rata 30% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2013
  • Importo della rata 30% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2014

E’ prevista un’ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7% sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione. Questa va versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione, ma, in considerazione delle condizioni di incertezza che caratterizzano la specifica disciplina, l’imposta sostitutiva sui redditi conseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 può essere versata entro il 31 marzo 2012 maggiorata dei relativi interessi e senza applicazione delle sanzioni.

Nell’ipotesi in cui il fondo sia di nuova istituzione e alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo l’imposta sostitutiva del 7 per cento sul patrimonio netto non è dovuta.

redazione1

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