di Vera MORETTI
Con la risoluzione 15/E del 13 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi degli operatori economici riguardo la periodicità delle liquidazioni IVA.
Nel dettaglio, sono stati chiariti i parametri da prendere in considerazione per usufruire della liquidazione trimestrale dell’IVA e la possibilità di versare il saldo annuale al 16 marzo dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.
L’equivoco scaturiva dal fatto che il Decreto Sviluppo del 13.3.2011 n. 70 aveva innalzato il limite di ricavi per l’ accesso al regime di contabilità semplificata a 400.000€ (da 309.874,14) per le imprese di servizi e 700.000€ (da 516.456,90) per tutte le altre imprese, senza però apportare cambiamenti al limite del volume d’affari per cui erano consentite le liquidazioni ed i versamenti IVA trimestrali.
Per questo, la legge di Stabilità n. 183/2011 aveva allineato i limiti di ricavo per poter effettuare la liquidazione trimestrale dell’Iva a quelli previsti dal Decreto Sviluppo 2011 per l’accesso al regime di contabilità semplificata (stabilito con DPR 542/99), innalzandoli agli stessi valori.
In questo modo era stato eliminato dal periodo d’imposta 2012 il disallineamento tra la normativa delle imposte dirette e la normativa Iva ma tale discrepanza restava, per il periodo d’imposta 2011, in mancanza di un regime transitorio e soprattutto restava il dubbio sul parametro preso in considerazione nella nuova norma, dato che imposte dirette e IVA fanno riferimento a parametri diversi: si parla di ricavi per le IIDD, si parla di volume d’affari in tema di IVA.
Con la nuova risoluzione 15/E 2012, la direzione generale delle Entrate sottolinea che la legge di Stabilità era intervenuta a modificare la soglia di valori per il regime di contabilità semplificata ma non il parametro che il DPR 542/199 prendeva in considerazione, ossia il volume d’affari o “fatturato” complessivo.
Viene confermato dunque che “possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro ( imprese di servizi arti o professioni) o 700.000 euro (tutte le altre, comprese quelle con più attività esercitate)”.
Per quanto riguarda il termine di pagamento delle somme, i contribuenti che rientrano nei nuovi limiti e hanno scelto la periodicità trimestrale devono versare entro il 16 marzo dell’anno successivo, con una maggiorazione dell’1 per cento a titolo di interesse oppure entro il termine dovuto per la dichiarazione unificata aumentando l’importo dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva al 16 marzo.
La scelta della liquidazione trimestrale si effettua barrando la casella del rigo VO2 nella dichiarazione annuale.
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