Nella risoluzione n.18/E del 22 febbraio viene fatta chiarezza sul fatto che gli immobili abitativi destinati a un’attività di tipo ricettivo, che si tratti della gestione di case vacanza o il semplice affitto di camere, devono essere trattati come fabbricati strumentali per natura, a prescindere dalla classificazione catastale. Va da sé che l’Iva assolta per il loro acquisto e la loro manutenzione è detraibile.
L’art. 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972 preclude la detrazione dell’Iva assolta correlata all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi che risultino tali dalle risultanze catastali, a prescindere dal loro utilizzo effettivo (circolare n. 12/E del 2007). Nella sua “deroga” vi è la coerenza di sistema con i principi generali dell’Iva: imponibilità delle prestazioni di alloggio = detraibilità dell’acquisto di beni o servizi a esso collegati.
L’imponibilità delle prestazioni di alloggio era già stata affermata dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 117/E del 2004 e nella circolare n. 12/E del 2007: “gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva”.
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