Al verificarsi di tali requisiti, l’agente avrà diritto all’indennità, a meno che non si verifichino alcune situazioni previste dalle norme. Innanzitutto, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente; poi l’ingiustificata risoluzione del contratto da parte dell’agente; oppure il “recesso volontario dell’agente qualora non avvenga per inadempimento del preponente di non scarsa importanza o per circostanza attribuibile all’agente (età, infermità, malattia) tale da non consentire la prosecuzione del rapporto“. Ultimo caso, la “cessione a un terzo, da parte dell’agente, previo accordo con il preponente, della propria posizione contrattuale“.
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