di Vera MORETTI
Sono stati pubblicati, come ogni anno, gli importi dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps per il 2012.
Le aliquote contributive sono state innalzate dell’1% dalla Legge di Stabilità 2012 e la Manovra Correttiva 2011, inoltre, ha esteso l’obbligo anche ai soggetti che, pur avendo una Cassa separata di riferimento, non vi versano il contributo soggettivo per disposizione statutaria o per scelta.
Pertanto, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps:
Discorso a parte riguarda i soci-amministratori di Srl che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione, ovvero sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.
La Gestione Separata interessa anche i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.
Relativamente al 2012, le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:
Per quanto riguarda i massimali di reddito, per il 2012 è pari a € 96.149,00, perciò la misura massima dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps per il 2012 sarà pari a € 26.652,50 per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e € 17.306,82 per tutti gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Il minimale di reddito, invece, è pari a € 14.930,00. Ciò significa che i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.138,60 e tutti gli altri avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 2.687,40.
Ovviamente, se si tratta di compensi erogati entro il 12 gennaio 2012 e riferiti a servizi e prestazioni effettuati entro il 31 dicembre 2011, saranno applicate le aliquote del 2011.
In caso di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, l’onere contributivo è così ripartito: 1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo: 55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato.
Tale versamento deve essere fatto, dal titolare del rapporto contributivo, entro il 16 del mese successivo alla prestazione, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.
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