di Vera MORETTI
La legge n.3 del gennaio 2012 dispone nuove procedure per quanto riguarda il fallimento delle PMI, con l’introduzione della possibilità di realizzare un accordo fra debitore e creditore, ma a determinate condizioni.
La nuova norma, dunque, riguarda in particolare tutti quei soggetti che si trovano nelle condizioni di sovraindebitamento, così definite: “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni“.
Ciò è valido purché le imprese non possano in nessun caso accedere al fallimento, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti o essere sottoposti ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Inoltre non devono aver beneficiato della procedura di accordo con i creditori nei tre anni precedenti alla nuova richiesta.
Chiunque avesse tali requisiti, può accedere alla procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento attraverso una proposta che deve rappresentare “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma“.
Cosa significa questo? Semplicemente che la procedura di ristrutturazione può avvenire con varie modalità, ovvero la cessione dei redditi futuri, l’utilizzo di beni e redditi di terze parti che assumono il ruolo di garante, o l’utilizzo di strumenti di credito al consumo e altri strumenti creditizi e finanziari.
L’autorità giudiziaria avrà il compito di monitorare la procedura passo per passo, verificando il rispetto dei requisiti necessari da parte dell’impresa, valutare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito e verificare l’adempimento del piano omologato.
Dal momento in cui l’imprenditore dichiara di voler raggiungere un’intesa, parte una moratoria di 120 giorni durante i quali può condurre le trattative necessarie senza vedere il suo patrimonio minacciato da azioni esecutive.
L’accordo da raggiungere dovrà necessariamente raggiungere l’equivalente del 70% del totale del credito, anche se detenuto da un solo creditore. Tutti gli altri dovranno adeguarsi all’accordo.
Ruolo fondamentale sarà quello degli organismi di composizione, che hanno la funzione di:
Il costo di funzionamento dei collegi sarà interamente sostenuto dal debitore, secondo parametri che saranno indicati in un successivo decreto del Ministero della Giustizia.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei membri del collegio sono state indicate due modalità: una riservata a soggetti privati, l’altra alle Camere di commercio e agli ordini di avvocati, commercialisti e notai, ma in entrambi i casi i componenti dovranno effettuare un’iscrizione in un registro dedicato presso il ministero della Giustizia.
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