di Vera MORETTI
La seduta del 1 marzo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato alcune modifiche alle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità diffuse nel 2010.
L’articolo 4 di tali Note sancisce l’incompatibilità della professione di dottore commercialista e di esperto contabile con l’esercizio di alcune professioni quali notaio e giornalista professionista, ma anche di alcune attività come appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione tributi e promotore finanziario e l’esercizio di attività d’impresa.
Dopo due anni, perciò, il Cndcec ha deciso di aggiornate le Note per dare la possibilità agli Ordini locali di capire se sussistono o meno cause di incompatibilità in alcuni casi che sembrano più complessi.
In particolare, le modifiche che risultavano più urgenti riguardano l’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa. A tale proposito è stato chiarito che in caso di attività di impresa agricola, l’incompatibilità con l’esercizio della professione sussiste solo laddove l’iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Le precisazioni, poi, sono state fatte anche in merito alla sussistenza nelle società di servizi del carattere di strumentalità/ausiliarietà all’esercizio della professione, in merito all’intervallo temporale da prendere come riferimento nell’effettuare il raffronto tra i fatturati della società e dell’iscritto.
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