Agevolazioni per i lavoratori svantaggiati

di Vera MORETTI

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto del ministero del Lavoro che proroga al 2011 alcune misure agevolative introdotte dalla Finanziaria 2010.

Sono stati stanziati 3,6 milioni di euro per agevolare le assunzioni di dipendenti con età superiore a 50 anni, percettori dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Le agevolazioni riguardano anche le trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, le facilitazioni non possono andare oltre il 31 dicembre 2011. Sono ammessi tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative, per soci con rapporto di lavoro subordinato.

In cosa consiste il beneficio? In pratica, verranno versati i contributi previdenziali nella misura del 10% ma decade se, nei sei mesi precedenti, sono stati licenziati soggetti che ricoprivano le stesse mansioni, oppure se sono state applicate riduzioni di orario. E l’assunzione non deve avvenire a fronte di un obbligo legislativo o contrattuale.

Un’altra proroga riguarda i soggetti in mobilità o beneficiari della disoccupazione con requisiti normali, che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva. Se questi sono stati assunti nel 2011, o erano già presenti in azienda in data 1 gennaio 2011, danno la possibilità al datore di lavoro di versare i contributi ridotti al 10%.

Un’altra proroga riguarda i datori di lavoro che hanno assunto nel 2011 lavoratori a tempo pieno e indeterminato che erano destinati all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell’indennità di disoccupazione speciale edile. Il beneficio consiste nel riconoscimento dì un incentivo economico pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Questa facilitazione vale anche per i casi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un contratto di lavoro a termine, stipulato dopo il 1° gennaio 2011. L’incentivo è cumulabile con le altre agevolazioni vigenti.

Per quanto riguarda i lavoratori che accedono alla disoccupazione con requisiti normali, utilizzando fino a 13 settimane di lavoro svolto come co.co.co/pro, il decreto stanzia oltre tre milioni.
Coloro che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e percepiscono l’indennità di mobilità o qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, accettando un’offerta di lavoro che prevede l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, hanno la possibilità di richiedere una contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.