di Vera MORETTI
La risoluzione n.24/E, redatta per chiarire alcuni punti rimasti oscuri, rende noto che non si applicano tributi speciali agli atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari registrati negli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Questo perché le annotazioni degli estremi di registrazione poste dall’ufficio rappresentano una modalità di “esecuzione della registrazione”.
Diventa, dunque, regola di carattere generale il principio per cui non è da considerarsi ragionevole applicare tributi speciali ad adempimenti che scaturiscono da un obbligo di legge.
Ciò ha valore soprattutto quando l’attività svolta in ufficio riguarda la mera esecuzione della registrazione e non può essere considerata un servizio offerto ai cittadini.
Tali tributi restano dovuti nelle ipotesi in cui il contribuente richieda all’Amministrazione finanziaria il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni.
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