Categories: Bussola Fiscale

Nuove modalità per indicare le perdite fiscali nel modello Unico SC 2012

di Vera MORETTI

L’articolo 84 del TUIR, che riguarda i criteri di utilizzo delle perdite fiscali in ambito IRES, è stato riformulato nei commi 1 e 2, in modo da dare la possibilità di compensare le perdite sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta senza più limiti temporali di riporto.

Si tratta di novità che non vanno a toccare le perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione” , che, invece, rimangono compensabili senza limiti temporali e in misura integrale, quindi senza la limitazione pari all’80% del reddito imponibile che, invece, caratterizza le perdite ordinarie.

Le nuove regole sono efficaci a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 e, quindi, dal periodo d’imposta 2011, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Come chiarito dalle Entrate, sono interessate dalla nuova disciplina anche le perdite dei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni, dal 2006 al 2010.

Il nuovo modello UNICO SC 2012 stabilisce che al rigo RN4 va indicato:

  • in colonna 1: l’ammontare delle perdite dei periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all’80% del reddito (art. 84, comma 1, del TUIR);
  • in colonna 2: l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
  • in colonna 3: la somma dei seguenti importi: ammontare delle perdite indicate nelle colonne 1 e 2;
  • ammontare delle perdite non compensate riportate dal rigo RF59, col. 1 (o RF73 per le società sportive dilettantistiche).

Viene anche modificato il prospetto relativo alle perdite non compensate contenuto nel quadro RS del modello UNICO SC 2012. In particolare, vengono ora distinte le perdite d’impresa utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) da quelle “in misura piena” (rigo RS45).
Il contribuente, inoltre, in caso di contemporanea presenza di perdite utilizzabili in misura limitata ed in misura piena, può liberamente scegliere l’ordine di priorità in base al quale compensare tali perdite. In ogni caso, a prescindere dalla scelta operata, il limite dell’80% si dovrà calcolare sempre sul valore del reddito lordo, e non, quindi, al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta.

redazione1

Share
Published by
redazione1

Recent Posts

Ultim’ora: da oggi le estetiste sono ILLEGALI | Ti becchi denuncia e multa se ci vai: peggio degli spacciatori

Le estetiste sono diventate illegali, equiparate agli spacciatori. Da oggi in poi guai anche a…

4 ore ago

Ufficiali le “Pensioni Berlusconi”: tasse ridotte al 7% | Realizzato finalmente il sogno del compianto Silvio

Le pensioni del defunto ex premier tornano in auge: scopri tutto quello che ti spetta…

9 ore ago

Ore 21:00: “dovete stare fermi come i morti” | COPRIFUOCO ESTIVO 2025: è arrivata l’ufficialità

Veramente si parla di coprifuoco estivo 2025 dalle 21? Facciamo chiarezza in merito. L'estate è…

11 ore ago

Ultim’ora: è morto il più grande supermercato italiano | A breve serrande chiuse ovunque: rimangono solo le macerie

Una brutta notizia per milioni di consumatori: il marchio di supermercati più conosciuto nel nostro…

13 ore ago

Frigo, non conservare mai negli sportelli laterali: vai in shock anafilattico | “Devono rimanere vuoti”

L'educazione alimentare è un percorso di inesauribile apprendimento. È fondamentale in tal senso utilizzare correttamente…

15 ore ago

Luce e Gas, a luglio la bolletta non arriva per nessuno: ufficiale l’embargo estivo | “Ne riparliamo a settembre”

Luce e gas non sono mai stati così tanto amici e alleati del bilancio familiare.…

17 ore ago