Il decreto fiscale cambia le modalità di trasferimento di denaro all’estero

Se l’importo massimo rimane invariato, le sanzioni per chi non rispetta le regole si inaspriscono

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Il decreto di semplificazione fiscale vuole contrastare in modo più aspro il riciclaggio di denaro e i trasferimenti illeciti da e per l’estero.

Se, infatti, rimane invariato l’importo oltre il quale è necessario fare una dichiarazione scritta alla Agenzia delle Dogane, che rimane quindi fisso a 10.000 euro, si inaspriscono le sanzioni in caso di inadempienza.

I soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro, esclusi vaglia postali o cambiari, assegni postali – bancari o circolari che rechino l`indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una dichiarazione conforme al modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane.
Tale comunicazione deve riportare le generalità del contribuente che effettua il trasferimento e di chi lo riceve, oltre alla provenienza dei fondi trasferiti e il possibile utilizzo.
La dichiarazione può essere anche trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, purché avvenga prima di attraversare la frontiera e se ne conservi una copia con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.

Se si tratta di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta, la dichiarazione va indirizzata alle poste o ai fornitori del servizio all`atto della spedizione. Sono poi questi ultimi a rilasciare una ricevuta e a trasmettere la dichiarazione in via telematica all`Agenzia delle Dogane entro sette giorni.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dal decreto:

Il soggetto al quale è stata contestata la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento di un importo ridotto pari al:

  • 5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
  • 15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;

con un minimo, in ogni caso, di € 200.
Tale pagamento può essere effettuato all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione oppure al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa.
Il pagamento in misura ridotta è ora precluso, invece, nel caso in cui:

  • l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
  • il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti € 15.000 sono ora fissate nelle misure seguenti :

  • dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
  • dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.

Vera MORETTI