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Nuovi termini per le dichiarazioni di’intento

E’ stato modificato il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate.
L’invio dei relativi dati dovrà avvenire, d’ora in poi, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettivamente realizzate senza applicazione dell’IVA.

Ciò significa che il termine d’invio della comunicazione non è più collegato con il momento di ricevimento della lettera d’intento, ma con il momento in cui, dopo tale dichiarazione, il fornitore pone in essere operazioni senza applicazione dell’Iva.
Una volta verificata questa condizione, la comunicazione va inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’Iva riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili.

Pertanto, il fornitore che abbia solamente ricevuto la lettera d’intento ma che non ha ancora effettuato alcuna operazione nei confronti dell’esportatore abituale, non dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della lettera d’intento ricevuta.
Per i contribuenti con liquidazione mensile l’invio deve avvenire entro il 16 del mese successivo di riferimento.

Per i contribuenti con liquidazione trimestrale, invece, l’invio avverrà entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento, ossia:

  • 16.05 per il 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo);
  • 16.08 per il II° trimestre (aprile, maggio, giugno);
  • 16.11 per il III° trimestre (luglio, agosto, settembre);

Per quanto riguarda le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di marzo 2012 per le quali si riscontra l’emissione della prima fattura senza Iva nello stesso mese, i dati devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 16 aprile 2012, se il contribuente è un soggetto mensile;
  • entro il 16 maggio 2012, se il contribuente è un soggetto trimestrale.

In base alle nuove regole, dunque, i dati contenuti nella dichiarazione d’intento dovranno essere inseriti nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 agosto 2012 (termine per la liquidazione Iva relativa al secondo trimestre 2012), fermo restando che nell’ambito del periodo di riferimento (dal 18 aprile fino al 30 giugno), siano state effettuate cessioni non imponibili.
Se in tale periodo per qualsiasi motivo non fossero state in realtà effettuate operazioni, la società non dovrà presentare nessun tipo di comunicazione.

Vera MORETTI

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