Il parquet che si mette in posa senza fare uso di prodotti adesivi è a tutti gli effetti un materiale da rivestimento: il cosiddetto parquet flottante sconta quindi quindi l’aliquota ordinaria e non quella agevolata per il suo acquisto, in quanto tale caratteristica non lo rende comunque riconducibile alla categoria dei “beni finiti”, che beneficiano dell’Iva al 10%, ma a quella dei materiali di rivestimento.
L’intervento, riconducibile all’ipotesi di “pavimento verso l’esterno”, può invece fruire della detrazione del 55% per risparmio energetico, purché sussistano i requisiti di “trasmittanza termica” previsti dall’allegato B al decreto del ministro per lo Sviluppo economico 11 marzo 2008.
Il Ministero della Salute spiega come conservare correttamente gli alimenti nel frigorifero: latte, carne e…
Lidl annuncia un nuovo Recruiting Day l’11 novembre 2025: una giornata di colloqui in presenza…
Costa solo 34,20 euro l’anno ma colpisce tutti i conti correnti attivi: è l’imposta di…
Arriva dal Giappone il Kakeibo, un metodo tradizionale che aiuta a risparmiare con carta e…
Poste Italiane apre una nuova tornata di assunzioni per novembre: centinaia di posti tra portalettere,…
Notizie per chi ha un mutuo a tasso variabile: la riunione di ottobre della Banca…