Reddito d’impresa, un po’ di chiarezza

Le tipologie di corrispettivi, indennità e contributi che sono considerate ricavi sono elencate al primo comma dell’articolo 85 del Tuir, che prosegue nel secondo comma affermando che “si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”.

Ma cosa si intende per destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e cosa succede quando l’esiguità del prezzo di vendita è dovuta a particolari finalità dell’operazione legate, ad esempio, a interessi di assetto societario?
Il caso più frequente è, infatti, quello del trasferimento dei beni, dettato non dalla volontà di realizzare il massimo prezzo consentito dal mercato, bensì dalla necessità di estromettere i beni immobili da una società per farli confluire in un’altra, prima di cedere parte delle quote della prima società a terzi. La scelta del prezzo fuori mercato è in questo caso possibile grazie al fatto che la cessione degli immobili non avviene nei confronti di un terzo “estraneo”, ma di altro soggetto societario riconducibile alla stessa compagine.

Come conseguenza, si assiste quindi a un trasferimento di beni tra società riferibili a identici proprietari, che non hanno alcun interesse a determinare il prezzo di vendita in base all’andamento del mercato.
E’ quindi evidente come debbano essere applicate le disposizioni previste dall’articolo 85 del Tuir, in base al quale “si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”, laddove il valore normale a cui fa riferimento la norma è quello disciplinato dall’articolo 9, comma 3, Tuir, da intendersi come “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione”.

Il prezzo di cessione, in questo caso, è senz’altro fuori mercato e avviene nell’ambito di una destinazione del bene aziendale a finalità estranee all’impresa. L’ufficio con tali tipi di accertamenti, quindi, non sindaca la legittimità dell’atto di compravendita, ma ne afferma l’estraneità alle finalità imprenditoriali e applica, pertanto, il diverso metodo di quantificazione dei ricavi. Ai fini fiscali, è la legge a stabilire che, con tali presupposti – cioè le finalità estranee all’attività imprenditoriale – i ricavi vadano commisurati non sulla base del prezzo, ma su quella del valore di mercato.