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Corte UE: “Esentato dall’Iva chi cede azioni societarie”

I giudici della Comunità Europea si sono espressi su una operazione di trasferimento di partecipazioni che determina il passaggio del diritto di proprietà di beni immobili La questione controversa riguarda l’applicazione della normativa Iva su talune operazioni di cessione di quote societarie. Nello specifico si tratta di un trasferimento di azioni che comporta il trasferimento della proprietà di beni immobili che costituiscono parte dell’attivo patrimoniale della società di riferimento delle azioni. Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di esentare dall’imposta una tale operazione di trasferimento delle azioni.

La vicenda controversa
Una società con sede in Svezia deteneva indirettamente talune quote azionarie di un’altra società il cui attivo patrimoniale era costituito essenzialmente da beni immobili. La società ricorrente, nel 1999, vera incaricata dalla società, a prevalente carattere immobiliare, di cercare acquirenti che, attraverso l’acquisto delle quote societarie, sarebbero divenuti proprietari del complesso immobiliare riferito indirettamente alle azioni cedute. La società ricorrente per la sua attività di consulenza per la compravendita ha ritenuto che l’operazione sottesa al trasferimento delle azioni non rientrasse nel campo di applicazione dell’Iva in quanto esente. A seguito di controlli fiscali, invece, un ispettore ha proceduto alla rettifica della dichiarazione Iva della società ricorrente presentata per il 2000. Contro la decisione dell’ispettore, la società ricorrente ha presentato istanza dinanzi al tribunale distrettuale che ha respinto la richiesta. Non trovando parere favorevole, anche facendo ricorso alla Corte di appello, veniva presentato ricorso per cassazione. Questa volta, però, il giudice del rinvio, avendo dubbi circa l’inquadramento ai fini della disciplina Iva dell’operazione di trasferimento di azioni societarie, che comportavano il trasferimento della proprietà di beni immobili, decideva di appellarsi alla interpretazione giurisprudenziale dei togati europei.

Le questioni pregiudiziali
Il dubbio interpretativo riguarda due questioni pregiudiziali, che per opportunità sono state affrontate congiuntamente. Pertanto, occorre stabilire se, alla luce dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 5, debba essere interpretato nel senso di riconoscere l’esenzione, ai fini Iva, dell’operazione di trasferimento di quote societarie che riguardano sostanzialmente diritti di proprietà di beni immobili. Esenzione che deve essere riconosciuta anche a quegli Stati membri che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera c) di considerare come beni materiali le azioni direttamente connesse a diritti di proprietà.

L’analisi degli eurogiudici
Procedendo per gradi, in primo luogo i giudici europei sottolineano che le fattispecie di esenzione previste dall’articolo 13 mirano a una armonizzazione, nei vari Stati membri, dell’ applicazione delle disposizioni Iva. Inoltre, costante giurisprudenza della Corte conferma che, misure come quelle in discussione, debbano essere interpretate restrittivamente in quanto costituiscono deroghe al principio generale di riscossione dell’Iva. Non di meno conto è il fatto che, una corretta interpretazione della normativa, nella fattispecie dell’Iva, deve necessariamente tenere conto del principio di neutralità fiscale in un sistema comune di norme come è stato delineato il diritto dell’Unione. In secondo luogo, poi, la lettura dell’articolo 13, deve tenere conto che i termini utilizzati definiscono, da una parte, il contenuto principale dell’esenzione ma, dall’altra, mirano a estendere tale esenzione alle attività di negoziazione. Quello che occorre chiarire, invece, è la portata esatta del termine di negoziazione. Su questo aspetto non si possono avere dubbi che un’attività come quella svolta dalla società ricorrente di ricerca di acquirenti per la compravendita di immobili, attraverso la cessione di quote azionarie, rientri nel termine di negoziazione. In terzo luogo, resta da affrontare se l’attività controversa rientri nel novero di quelle attività per le quali gli Stati membri hanno la facoltà di avvalersi, a norma dell’articolo 5 della sesta direttiva Iva, di una deroga alla concessione dell’esenzione in questione. Da quanto risulta, non sembra che ci si sia avvalso della facoltà di derogare all’esenzione. Infine, sottolineano i giudici, sebbene alle misure in deroga si debba dare una interpretazione restrittiva è per altro verso vero che una esenzione non può essere limitata in quanto, altrimenti, non si riuscirebbe a garantire la certezza nel diritto.

La sentenza della Corte Ue
Secondo gli articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B), lettera d), punto 5), della sesta direttiva Iva le questioni pregiudiziali, sollevate dinanzi alla Corte europea, vanno risolte seguendo una interpretazione che ammette la possibilità di beneficiare della esenzione dall’Iva. E questo per una operazione, come quella di cui alla vicenda principale, in cui il trasferimento di quote azionarie comporta il trasferimento del diritto di proprietà di beni immobili insito nelle azioni cedute.

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