La proroga al 16 luglio di quest’anno degli adempimenti tributari e dei versamenti di imposte e contributi previdenziali e assistenziali e relativi alle assicurazioni obbligatorie, riguarda un elenco di soggetti titolari di attività, allegato all’ordinanza. A seconda della data in cui si è verificata la calamità è diverso il periodo coperto dalla proroga, fermo restando il 30 giugno scorso come termine di scadenza dell’agevolazione. Per le province di La Spezia e Massa Carrara il differimento copre gli obblighi non ottemperati dal 1° ottobre 2011, per Genova e Livorno si parte dal 4 novembre, per la provincia di Messina dal 22 novembre e per quella di Matera dal 18 febbraio. Per quanto riguarda il comune di Ginosa, in provincia di Taranto, il rinvio si riferisce agli impegni maturati dal 1° marzo dell’anno scorso.
La proroga non si applica a versamenti e adempimenti da effettuare in qualità di sostituti d’imposta, ma solo dai soggetti comunicati dalle Regioni e limitatamente agli adempimenti relativi alle attività svolte. Tuttavia non scattano sanzioni e interessi per il mancato assolvimento degli obblighi tributari da parte dei sostituti d’imposta, a condizione di effettuare i versamenti a partire dal 16 luglio, in un massimo di 6 rate mensili. Gli importi sospesi fino al prossimo 16 luglio possono essere versati, a decorrere dalla stessa data, in un massimo di sei rate mensili di uguale importo.
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