La questione pregiudiziale
La questione posta all’attenzione dei giudici riguarda l’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 13, parte B, lettera g), e dell’articolo 4, della sesta direttiva. Nella sostanza occorre stabilire se l’esenzione da Iva, a norma degli articoli, possa essere concessa per operazioni di cessione di un fabbricato la cui ristrutturazione sia stata iniziata prima della vendita e completata, successivamente, dall’acquirente.
Le argomentazioni delle parti
La normativa comunitaria prevede che, per ogni operazione, sia essa cessione di beni o prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso, si deve applicare l’Iva. Laddove la normativa preveda delle esenzioni, nel caso di specie gli articoli 13 e 4, da costante giurisprudenza, si evince che tali esenzioni devono essere intese in senso restrittivo, sempre restando nella logica del principio di neutralità fiscale. Pertanto, se da un lato l’articolo 13, prevede l’esenzione Iva per la cessione di vecchi fabbricati, in virtù dell’articolo 4, gli Stati membri possono assoggettare a Iva le cessioni di fabbricati effettuate anteriormente alla prima occupazione. Ma come rilevano gli stessi giudici europei, i riferimenti alla passata giurisprudenza non si adattano alle circostanze del procedimento principale. A tal proposito, la posizione dell’Amministrazione territorialmente competente è considerare una cessione di fabbricato, come quella in oggetto, esente da Iva. La Commissione europea, rilevano i giudici, ritiene che il caso in questione rientri nella fattispecie di cessione di fabbricati nuovi se i lavori di ristrutturazione di fabbricato sono stati conclusi al momento della cessione. Nel caso in cui i lavori non siano ultimati, si può prendere in considerazione anche l’intenzione delle parti, ultimati i lavori in corso, di cedere un fabbricato destinato a essere utilizzato come nuovo. In tal caso occorre appurare tale intenzione attraverso la verifica della sussistenza di elementi oggettivi come lo stato di avanzamento lavori e la variazione di utilizzo. Di conseguenza una cessione di fabbricato, in cui i lavori di demolizione siano in corso rispetto a quelli di trasformazione dell’acquirente, non può essere qualificata come prima occupazione e, secondo l’articolo 4, non può essere applicata l’Iva.
La posizione della Corte
L’esenzione dall’Iva, come contemplata nell’articolo 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 4, è prevista per operazioni di cessione di fabbricati sui quali, nel momento di perfezionamento della cessione, siano effettuati lavori di demolizione soltanto parziali e le opere di trasformazione non siano ancora state effettuate.
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