I temi caldi
Osservazioni critiche vengono mosse dai commercialisti innanzitutto sulla definizione di professione regolamentata. il DPR, fanno notare,è destinato unicamente agli Ordini e non occorre affatto richiamare una definizione comunitaria che comprende tutte le possibili fattispecie esistenti nella UE. In Italia, poi, tutte le professioni sono organizzate in Ordini o Collegi, ragion per cui la definizione non può allargarsi oltre
A giudizio del Consiglio nazionale, il DPR trasforma poi il tirocinio in un percorso ad ostacoli per i giovani. I commercialisti chiedono che sia dato rilievo al principio per cui il tirocinio deve svolgersi in studio e che il corso di formazione post laurea, previsto dal DPR; non sia obbligatorio e che comunque si integri con l’effettiva frequentazione dello studio, giudicata fondamentale. Ciò per evitare che si crei un’ulteriore fase di studio che si aggiungerebbe al già lungo percorso universitario e per di più con anche test intermedi o finali, la cui previsione è giudicata dalla categoria “incomprensibile”, inutile ulteriore ostacolo all’iscritto per sostenere l’esame.
Sulla formazione professionale continua, l’idea del Consiglio nazionale è che la validazione dei corsi e degli eventi formativi debba essere mantenuta in capo agli Ordini, gli unici in grado di garantire che non vi sia “commercio” della formazione. Si deve garantire all’iscritto di potersi formare anche senza oneri. Così come occorre che sia mantenuta l’uniformità di valutazione delle offerte formative
Modifiche vengono richieste anche in materia disciplinare. Il provvedimento governativo, a parere del Consiglio nazionale, tradisce la volontà del Dl138/2011 di puntare su un’effettiva separazione tra funzioni amministrative e disciplinari per garantire terzietà e indipendenza nei giudizi. I commercialisti chiedono di rendere possibile l’accesso di un magistrato alla guida dei collegi di disciplina. Secondo la categoria, non può essere un consigliere di altro Ordine a comporre i collegi di disciplina, dal momento che l’incompatibilità è di ruolo e non solo territoriale. E’ il caso di prevedere, invece, la designazione di colleghi disponibili a far parte dei consigli di disciplina a cura del Consiglio dell’Ordine, ma se del caso anche da un organismo terzo (tribunale). L’ importante è che i colleghi designati da un Ordine vadano a comporre i Collegi di disciplina di altri Ordini così che vi sia massima terzietà.
Di specifico interesse dei commercialisti è infine che il tirocinio sia ritenuto valido per l’iscrizione al registro dei revisori legali e che sia del pari ritenuta valida anche la formazione professionale continua svolta in ambito della materia di revisione legale.
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