E’ l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973 a prevedere che, passati 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, tolte le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano – a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento – gli interessi di mora, il cui tasso deve essere determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi.
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