In quella circostanza, l’Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, aveva inquadrato il prodotto nella voce 1702 260 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, riconducibile alla voce n. 60 della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento.
In seguito, le Dogane hanno rivisto il precedente parere inserendo il “fruttosio chimicamente puro” in un nuovo inquadramento merceologico (voce 2943 910 della Tariffa doganale), che non sembra riconducibile ad alcun punto della tabella A, parte II e III, allegate al decreto Iva. Ne consegue che alle transazioni riguardanti tale sostanza si applica l’aliquota ordinaria del 21 per cento.
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