Studi di Settore modificati per i contribuenti multiattività e multipunto.
La novità più evidente è l’abrogazione dei modelli per l’annotazione separata ai fini dell’elaborazione degli studi di settore.
Ciò non significa che coloro i quali esercitano due o più attività non siano più soggetti agli studi, perché è previsto il mantenimento dell’obbligo di annotare separatamente i ricavi delle diverse attività esercitate, comprese quelle soggette ad aggio e ricavo fisso, al fine di individuare l’attività prevalente.
Inoltre, gli studi di settore vanno applicati all’ “attività prevalente” ovvero “quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi”.
Ne consegue che a carico dei soggetti multiattività resta il solo obbligo di annotare separatamente i ricavi , relativi alle singole attività esercitate o ai singoli punti di produzione e vendita.
Ciò significa che l’impresa che esercita due o più attività che non rientrano nel medesimo studio di settore, con ricavi derivanti dalle attività non prevalenti superiori al 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati, sarà tenuta a compilare l’apposito prospetto “Multiattività” ed indicare nel modello tutti i dati contabili ed extracontabili delle intere attività impresa esercitate in modo indistinto.
Tale prospetto può essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.
La compilazione comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica approvati con il DM 26/04/2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Perché la compilazione sia fatta correttamente, occorre indicare:
Vera MORETTI
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