Imprese, al via la società a responsabilità limitata semplificata

Ha debuttato ieri la società a responsabilità limitata semplificata, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 189 del 14 agosto), che detta l’atto costitutivo standard della Srl semplificata (SRLS).

Ma di che cosa si tratta, precisamente? Una delle caratteristiche principali della SRLS è quella di esser priva di statuto; inoltre, il suo atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal DM Giustizia, non essendo consentite variazioni di alcun tipo. Ogni variazione rispetto al modello standard dovrebbe infatti avere come conseguenza la costituzione non di una SRLS ma, eventualmente, di una SRL ordinaria o di una SRL a capitale ridotto.

La SRL semplificata va costituita presso un notaio con atto pubblico. Il notaio, nel ricevere l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, accerta l’identità e la sussistenza delle qualità soggettive dei soci, in particolare il requisito anagrafico e la corrispondenza dell’atto costituivo al modello standard.

Ecco, in breve, le caratteristiche della SRLS:

1. Può essere costituita solo da giovani (persone fisiche) under 35 (vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, è nullo l’eventuale atto di trasferimento).
2. La forma da adottare è quella dell’atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale.
3. La denominazione dovrà specificare che si tratta di SRL Semplificata.
4. L’amministrazione della società è in capo a uno o più soci.
5. Il capitale sociale per la costituzione varia da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro. Deve essere versato in denaro direttamente agli amministratori della società.
6. Al compimento del 35esimo anno di età del socio, o questi esce dalla società o la SRLS si trasforma in SRL ordinaria, SRL a capitale ridotto o altro tipo di società.
7. Per la stipula dell’atto costitutivo non sono dovuti onorari al notaio.
8. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma non sono da imposta di registro (pari a 168 euro), né dai diritti camerali di prima iscrizione (pari, mediamente, a 200 Euro) e annuali, né dai tributi per l’apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse. Non sono previste semplificazioni riguardo gli obblighi contabili e fiscali e il bilancio annuale.

Insomma, giovani imprenditori: fatevi sotto.

Redazione

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