La Corte di Cassazione interviene con una sentenza a bacchettare i “furbetti dello scontrino“. Secondo la Corte, infatti, la mancata emissione della ricevuta fiscale, pur in presenza di registrazione del corrispettivo, non può essere considerata violazione puramente formale dal momento che rende impossibile l’esatta determinazione dei ricavi. Per questo motivo il contribuente deve pagare la sanzione e lo deve fare per intero.
La sentenza in oggetto, nello specifico è la 13504 del 27 Luglio 2012, la quale inaugura un nuovo orientamento nella giurisprudenza e ribalta, di fatto, il giudizio di appello nei confronti di un esercente che non aveva emesso un consistente numero di ricevute fiscali pur registrando gli incassi nel registro dei corrispettivi.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato di nuovo, nella sua motivazione, l’esaustività degli articoli 48 e 49 del Dpr 633/1972, sulla materia IVA, escludendo l’applicabilità della particolare circostanza attenuante prevista dall’articolo 1 del Dm 1 settembre 1931 e considerando poco rilevanti i richiami del giudice di appello al comma 5-bis dell’articolo 6, del Dlgs 472/1997 e all’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 4/1929.
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