Ecco le modifiche agli studi di settore

Per quanto riguarda gli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate ha portato alcune modifiche sulla modulistica.

Ecco quali quadri si presentano con le novità più rilevanti:

  • QUADRO A – “Personale addetto all’attività”: è stato cambiato per adeguarlo alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori. In particolare, si introducono: – 2 nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” al posto dei precedenti “Soci con occupazione prevalente nell’impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”; – il nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli presenti in precedenza, ovvero “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”.
  • QUADRO F– “Elementi contabili”: le modifiche riguardano i dati relativi gli amministratori e le royalties. Inoltre, in seguito alle novità introdotte dal DL 70/2011 riguardo la deducibilità delle spese di importo < € 1.000 relativi a contratti a corrispettivi periodici di competenza di 2 periodi d’imposta l’agenzia nella C.M. 30/2012 invita gli Uffici a tener conto del nuovo criterio di deducibilità applicabile dal 2011.
  • QUADRO Z– “dati complementari”: nei modelli di alcuni studi delle attività professionali sono state richieste informazioni più precise riguardo alle prestazioni/incarichi per le quali, nel corso dell’anno, sono stati percepiti solo pagamenti parziali rispetto all’intero compenso pattuito per lo svolgimento della singola prestazione. Per questo motivo, in relazione a ciascuna tipologia di attività, vengono richiesti: – il numero dei soli incarichi/prestazioni per i quali nell’anno 2011 sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali); – la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi/prestazioni per i quali sono stati percepiti solo pagamenti parziali, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2011.
  • QUADRO X– “altre informazioni ”: ai fini dell’applicazione dei correttivi anti-crisi (DM 13/06/2012), devono essere indicati alcuni dati specifici che permettano a Gerico di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base degli stessi correttivi. In particolare, è richiesto di indicare: – i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2010” (per l’applicazione del correttivo relativo all’applicazione della normalità economica); – di compilare alcune voci di costo relative ai periodi 2009 e 2010.
  • QUADRO V– “Ulteriori dati specifici ”: è prevista una apposita casella da barrare qualora i contribuenti nel 2009 o 2010 abbiano cessato di avvalersi del regime dei minimi. In particolare, occorre barrare la casella presente a rigo V04 (per le imprese) ovvero V01 (per i lavoratori autonomi). Al riguardo, l’agenzia precisa che tali soggetti, oltre a barrare la relativa casella del quadro V, dovranno fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.

Il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.

Per i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi e che sono esercenti attività d’impresa, si rileva uno sfasamento tra il principio di “cassa” operante nel regime dei minimi e quello di “competenza” del regime ordinario.

Questo sfasamento potrebbe comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati in termini di congruità dei ricavi e posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza e di normalità economica.
Per evitare questi effetti negativi, sono state previste particolari modalità di applicazione degli studi di settore, differenziando a seconda che l’uscita dal regime sia intervenuta nel 2011 ovvero nel 2010 o 2009.

Vera MORETTI

redazione1

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