Processi rimandati a settembre

Il “rompete le righe” in vista delle vacanze estive è partito anche per i termini processuali che riguardano le giurisdizioni ordinarie ed amministrative: dal 1 agosto, e fino al 15 settembre, è tutto sospeso.
Sono compresi nel rinvio anche decadenza e prescrizione dei termini.

Tutto congelato, dunque, fino al 17 settembre, poiché il 16 cade di domenica ma, secondo l’orientamento della Cassazione, il 16 settembre deve essere ugualmente conteggiato come giorno di ripresa della decorrenza dei termini processuali, salvo che tale data rappresenti l’ultimo giorno per la presentazione di un atto: in tal caso, infatti, il termine è prorogato al 17 settembre 2012.

Cosa comporta questa lunga pausa estiva?
Nei casi di scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario, i termini iniziano a decorrere dal 16 settembre.
Se, invece, l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 16 settembre.

Ciò significa che se il termine di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto 2012 si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre 2012, con ripresa della decorrenza dei termini dal 16 settembre compreso anche se il 15 cade di sabato ed il 16 di domenica.

Se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo 1° agosto – 15 settembre 2012 il decorso dei termini parte dal 16 settembre, anche se il 15 cade di sabato ed il 16 di domenica, ad eccezione del caso in cui il 16 rappresenti l’ultimo giorno per il compimento di un atto processuale. Se questo fosse il caso, infatti, il termine per il compimento dell’atto slitterebbe dal 16 settembre al 17 settembre 2012.

La norma, comunque, fa riferimento ai termini giuridici e non a quelli amministrativi, perciò non sono compresi casi di adesione al processo verbale di constatazione.
Ad essere interessati dalla sospensione sono:

  • le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
  • le controversie di natura amministrativa e tributaria;
  • i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
  • l’accertamento con adesione del contribuente;
  • la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

Per quanto riguarda il processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo che costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche al deposito di documenti e/o memorie illustrative.

Ad esempio, nel caso in cui la notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima del 1° agosto 2012, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2012.

Se, invece, la notifica dell’atto di accertamento è intervenuta tra il 1° agosto 2012 ed il 15 settembre 2012, ossia durante il periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre 2012, salvo che il 16 rappresenti l’ultimo giorno per il compimento di un atto processuale; in quest’ultimo caso, il termine per il compimento dell’atto slitta dal 16 settembre al 17 settembre 2012.

La sospensione feriale vale anche per la nuova istanza di reclamo/mediazione per le controversie col Fisco di valore non superiore a € 20.000.
In questo caso la sospensione vale solo per la presentazione dell’istanza, mentre non si applica alla fase di trattazione dell’istanza da parte del Fisco in quanto trattasi di una fase amministrativa e non processuale.

Il contribuente, che ha 60 giorni di tempo dalla data della notifica dell’atto per presentare l’istanza di reclamo/mediazione, deve tenere conto del periodo di sospensione ferial mentre l’Amministrazione finanziaria deve dare risposta di accoglimento o meno dell’istanza entro i 90 giorni da essa senza considerare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Vera MORETTI