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Map 2012: cosa possono dedurre i professionisti

 

Con la Circolare 35/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove e ulteriori specifiche al Modulo di aggiornamento professionale (MAP) 2012. Le chiarificazioni riguardano la deducibilità delle spese dei professionisti per la formazione e per l’uso promiscuo di immobili.

Nel primo caso, le spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti agli albi professionali: potranno essere dedotte fino al 50% come stabilito dal Tuir, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. L’Agenzia delle Entrate confuta quindi la facoltà di dedurre per intero le spese di formazione, sulla base della differenziazione fra i corsi di aggiornamento professionale e la partecipazione a convegni e congressi.

Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare” si legge nell’articolo 54 comma 5 del Tuir.

Il dubbio riguardava una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50%, da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico e extra-professionale. La richiesta verteva quindi sulla possibile detrazione integrale delle spese di pura partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali, vista la perfetta inerenza rispetto all’esercizio della propria attività professionale. La legge non prevede alcuna distinzione circa la natura del corso, ed è quindi applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria  di iscritti in albi professionali: la detrazione va dunque calcolata al 50%.

Secondo punto: per gli immobili ad uso promiscuo, ovvero quelli utilizzati dai professionisti per uso abitativo e di lavoro, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50%. Unico vincolo: il contribuente non dovrà disporre nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Allo stesso modo (50%) sono deducibili le spese per i servizi, ovvero utenze gas, luce e telefono). Indifferente la porzione dell’unità immobiliare: la quota che è possibile dedurre non può superare il 50%, come previsto dall’articolo 54, comma 3, del Tuir.

 

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