Scade domani la possibilità di integrare o rettificare il 730/2012 presentato prima dell’estate.
Il modello va consegnato ad un Caf o a un professionista abilitato, anche qualora l’assistenza fiscale per la dichiarazione originaria sia stata fornita dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in qualità di sostituto d’imposta.
Il contribuente che, nella compilazione del 730 integrativo, ha commesso errori o omissioni, può dunque ricorrere a questa procedura.
A seconda della correzione, però, occorre indicare codici diversi.
Quando l’errore commesso comporta un maggior credito o un minor debito (ad esempio, perché nel 730 originario non sono stati riportati tutti gli oneri) o un’imposta invariata (ad esempio, per correggere dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte, ad eccezione dei dati del sostituto d’imposta tenuto al conguaglio), occorre presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1.
Se il soggetto a cui ci si rivolge è lo stesso vanno esibite le carte necessarie per il controllo di conformità in relazione alla sola integrazione effettuata, altrimenti va esibita ex novo tutta la documentazione.
Si deve indicare il numero di codice 2, invece, quando le modifiche o le integrazioni riguardano i dati del sostituto. In questo caso, la nuova dichiarazione deve essere compilata con le stesse informazioni contenute nella prima, con la sola differenza del contenuto del quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Il codice 3 riguarda infine il caso misto, se e quando il contribuente si accorge di aver commesso errori od omissioni riguardanti sia le informazioni utili a identificare il sostituto sia altri dati che, una volta corretti, determinano un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata rispetto a quella indicata nel modello originario.
Quando la compilazione è ultimata, il Caf o il professionista abilitato rilascia all’interessato la ricevuta modello 730-2, che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Entro il 10 novembre, dopo aver effettuato il calcolo delle imposte, elabora un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3 integrativo), che consegna al contribuente insieme alla copia della dichiarazione integrativa.
Sono sempre gli intermediari a trasmettere i dati integrati nel modello 730 all’Agenzia delle Entrate per via telematica fino al 12 novembre.
Vera MORETTI
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