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Buoni pasto, una normativa che premia

La normativa sui buoni pasto non è particolarmente complessa e, nello stesso tempo, è piuttosto vantaggiosa tanto per le aziende quanto per i professionisti che si servono o erogano ticket ai loro dipendenti.

Intanto, il buono pasto può essere offerto da un’azienda a tutti i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o part time, anche se l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo. Il buono può essere erogato anche a tutti i soggetti che hanno instaurato con l’azienda un rapporto di collaborazione anche non subordinato, come può essere un contratto a progetto.

Poi, non vi è differenza di trattamento tra buono pasto cartaceo ed elettronico: la Risoluzione n° 63/E del 17 marzo 2005 dell’Agenzia delle Entrate assimila infatti la somministrazione di alimenti e bevande tramite card elettronica al servizio di “mensa diffusa”, con le medesime agevolazioni dal punto di vista fiscale e contributivo.

Dal punto di vista tanto di una piccola azienda quanto di un professionista, l’Iva sui buoni pasto è integralmente detraibile e cambia a seconda dell’acquirente: per un’azienda è pari al 4%, per un libero professionista – sia esso titolare d’azienda, soci di un’azienda o azienda individuale – è pari al 10%. Sia per l’azienda che per il professionista l’Iva è detraibile al 100%, come indicato dalla Legge n.133/2008, che modifica l’art.19 bis 1 del DPR n.633/72 a decorrere dal 1° settembre 2008.

I buoni pasto per le aziende sono esenti da oneri fiscali perché, secondo l’art. 51 Comma 2 del T.U.I.R, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. L’eccedenza rispetto alla cifra, al netto della quota a carico del dipendente, rientra nella base imponibile. Discorso differente per i liberi professionisti, per i quali i buoni pasto non prevedono un tetto massimo di esenzione fiscale.

I buoni pasto per le aziende sono deducibili al 100% perché, secondo la Circolare Ministeriale n° 6/E del 3 marzo 2009, tale deducibilità si applica al “servizio sostitutivo di mensa” effettuato con i buoni pasto, siano essi cartacei che elettronici, e al servizio di “mensa aziendale diffusa”, che viene erogato dalle società emettitrici di buoni pasto attraverso le card elettroniche. Il discorso cambia per i liberi professionisti: le fatture dei ristoranti che vengono normalmente messe in nota spese sono infatti deducibili solo al 75%, secondo gli articoli 54 e 109 del DPR n. 917/86.

Buone notizie, infine, sul fronte contributivo. I buoni pasto sono infatti esenti da contributi, poiché il decreto legislativo n° 314/97 il “servizio sostitutivo di mensa” è escluso da contributi previdenziali e assistenziali fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (Art. 51 T.U.I.R.).

Redazione

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