La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Il Consiglio nazionale forense ha, a questo proposito, espresso la sua soddisfazione in merito, poiché era partito proprio da Cnf un ricorso depositato alla Corte.
Il motivo principale è da ricercarsi nel fatto che la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione come condizione, per di più onerosa, per adire il giudice non solo rendeva oltremodo difficoltoso l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini, ma era una previsione anomala con riguardo alla natura propria di un istituto che risulta tanto più efficace quanto basato sulla reale volontà delle parti.
Per il Cnf è basilare che le soluzioni giuridiche rispettino sempre i diritti dei cittadini e i principi dell’ordinamento.
Vera MORETTI
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