Con la soppressione della Commissione Tributaria Centrale (CTC), è stata comunicata la proroga al 31/12/2013 per definire i contenziosi pendenti innanzi alla CTC.
Inoltre è stata introdotta una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti innanzi alla CTC.
Quest’ultima afferma che le liti ultradecennali sono definibili anche per soccombenza parziale dell’Ufficio qualora la pronuncia della CTP venga confermato nei successivi gradi di giudizio.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
Ciò significa che non sono definibili le controversie ultradecennali nelle quali:
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma interpretativa tutte le controversie pendenti al 26/05/2010 innanzi alla CTC per le quali al 28/02/2012 non risulta ancora depositata la relativa decisione.
Qualora non venga confermata la decisione della CTP nei successivi gradi di giudizio si determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
La norma di interpretazione autentica riguarda soltanto le controversie ultradecennali pendenti innanzi alla commissione centrale, mentre, non interessa le liti ultradecennali pendenti in Cassazione.
Per queste, continua a sussistere il presupposto della totale soccombenza dell’ Ufficio nei precedenti tre gradi di giudizio.
Vera MORETTI
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