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La remissione in bonis possibile fino al 31 dicembre

Grazie al decreto legge 16/2012, i contribuenti hanno la possibilità di accedere ai benefici fiscali e ai regimi fiscali opzionali anche in caso di omissione dell’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento formale. Ciò è possibile tramite la regolarizzazione delle relative violazioni, o remissione in bonis.

Con questo termine, si indica “una particolare forma di ravvedimento volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali“.
Per usufruire di questo tipo di agevolazione, però, la violazione non deve essere già stata oggetto di contestazione e accessi, ispezioni e verifiche non devono essere già iniziati.

Per sanare le violazioni il soggetto deve:

  • soddisfare i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento. Al riguardo l’Agenzia precisa che i requisiti sostanziali richiesti devono essere posseduti “alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento”;
  • effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.In pratica, se l’opzione va esercitata: nel periodo 1/01 – 30/09: la remissione in bonis scade entro il 30/09 del medesimo anno, nel periodo 1/10 – 31/12: la remissione in bonis scade entro il 30/09 dell’anno successivo;
  • versare, “contestualmente” alla tardiva comunicazione o all’adempimento tardivo, la sanzione in misura pari a €. 258 (importo minimo da art. 11, DLgs 471/97). Detta sanzione: deve essere versata mediante modello F24 con il codice tributo “8114” (RM 46/2012) riportando, quale “anno di riferimento”, l’anno per il quale si effettua il versamento;
  • non può essere compensata con crediti eventualmente disponibili;
  • non può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13,DLgs 472/97) in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.

Si riconducono alla remissione in bonis l’omessa presentazione del modello EAS, l’opzione per il regime di trasparenza, il consolidato fiscale nonché quella per la determinazione dell’IRAP a valori di bilancio per le ditte individuali/società di persone.

Esclusi, invece, gli adempimenti richiesti per la fruizione della detrazione del 55% e le opzioni disciplinate dal DPR 442/97 relative a regimi di determinazione dell’imposta/regimi contabili desumibili dal comportamento concludente del contribuente.
Le nuove disposizioni si riferiscono alle irregolarità per le quali al 02/03/2012 non sia ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’adempimento è stato omesso.
Per il primo anno di applicazione la regolarizzazione delle omissioni può avvenire entro il 31/12/2012.

Vera MORETTI

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