Ecco le modalità da seguire per l’Iva per cassa

L’Agenzia delle Entrate, dopo l’approvazione dell’opzione, ha fatto qualche chiarimento sulle possibilità di applicazione

Ecco le modalità da seguire per l’Iva per cassa

L’Iva per cassa è stata ormai approvata e per questo l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità da seguire per poter esercitare l’opzione o la revoca del nuovo regime.

I soggetti interessati rappresentano una fetta molto ampia di contribuenti, poiché possono accedervi i soggetti passivi Iva con volume d’affari fino a 2 milioni di euro.
Ciò è possibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

L’esercizio dell’opzione comporta:

  • per il cedente o prestatore che esercita l’opzione, l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (l’Iva diventa, in ogni caso, esigibile decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione); analogamente, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
  • per il cessionario/committente, il diritto alla detrazione dell’Iva, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Tale opzione ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012, è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Vera MORETTI