Nell’accordo 20 febbraio 2010 tra le parti sociali che ha rinnovato il CCNL Turismo Confcommercio era stato inserito un articolo dedicato all’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello.
Le parti avevano deciso di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
L’erogazione del premio doveva essere connessa al raggiungimento degli obiettivi da definirsi con accordo integrativo, aziendale o territoriale e da erogarsi con la retribuzione di ottobre 2012. Era stato anche fissato l’importo da versare ai lavoratori in assenza di accordo integrativo entro settembre 2012.
Ma la Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha emanato il 18 ottobre 2012 la circolare n. 54/2012, la quale ha stabilito, nonostante la mancanza dell’accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, la sospensione dell’erogazione dell’indennità dal mese di ottobre 2012.
Il motivo per questa sospensione è stato semplicemente spiegato facendo riferimento al difficile stato in cui si trova il settore, a causa di fattori di natura macroeconomica e normativi, compresa la riforma del lavoro, che non erano stati previsti quando era stato stipulato il CCNL Turismo.
Vera MORETTI
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