Un nuovo codice tributo è stato introdotto nel modello F24, che riguarda l’imposta sostitutiva sul valore dei contratti, nel caso in cui la compagnia in questione non si avvalga della facoltà di provvedere direttamente o tramite un rappresentante legale agli adempimenti di sostituzione tributaria.
Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da contratti da assicurazioni esteri e che operano come sostituti d’imposta su incarico del contribuente, o della compagnia estera, dovranno quindi indicare il codice 1695.
Il versamento dell’imposta sul valore delle polizze riguarderà il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2011. Il pagamento relativo a questo lasso di tempo può essere effettuato entro il 16 novembre.
L’imposta va applicata con riferimento alle polizze in essere alla data del 31 dicembre 2011; nessun tributo è, invece, dovuto dagli intermediari relativamente alle polizze totalmente liquidate nel corso del 2012, fino al 16 novembre.
Questo nuovo codice è stato denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione” e va inserito nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
Vera MORETTI
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