Il Decreto Crescita ha, tra le altre cose, modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
La nuova disposizione prevede:
Tali obblighi vengono applicati in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi tra :
Invece, questa disciplina non viene applicata con riferimento alle “stazioni appaltanti” del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi.
Queste regole non valgono in caso di somministrazione di manodopera e, poiché non sempre è così diretta la distinzione, occorre accertarsi che l’appaltatore possieda determinate caratteristiche, come il potere organizzativo e direttivo, l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa.
La responsabilità solidale di un soggetto non pregiudica la regolarità del Durc emesso in suo favore. Le verifiche effettuate ai fini del rilascio del Durc sono infatti riconducibili solo al rapporto tra l’impresa e l’ente abilitato al rilascio del documento.
In caso di inadempimenti per quanto riguarda i pagamenti spettanti al committente, sono previste sanzioni che vanno da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 200.000.
L’entrata in vigore di questa norma ha anche fatto registrare una serie di difficoltà da parte degli addetti ai lavori, soprattutto perché non è chiaramente specificato il contenuto che la documentazione dovrebbe avere per comprovare il versamento delle ritenute e dell’Iva.
Dal momento che in assenza di questa documentazione l’appaltatore può sospendere il pagamento, questa incertezza avrebbe potuto provocare ulteriori ritardi nei pagamenti, con gravi ripercussioni a danno delle imprese.
Per far fronte a questa situazione critica, l’Agenzia delle Entrate ha risolto due delle problematiche maggiori, ovvero la decorrenza dell’ applicazione della norma in esame e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.
Per quanto riguarda il primo punto, viene reso noto che le disposizioni devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012.
L’Agenzia ha anche specificato che tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, a decorrere dal 11 ottobre 2012, il committente/appaltatore deve chiedere la certificazione della regolarità dei versamenti (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e IVA) ai propri appaltatori/subappaltatori con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito di contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
A decorrere da tale data e in assenza della predetta documentazione, il committente/appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta certificazione.
Per quanto riguarda la seconda criticità, invece, ovvero la documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro), una dichiarazione sostitutiva, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
A tal proposito, la circolare espone in dettaglio gli elementi che tale dichiarazione sostitutiva deve necessariamente contenere. In particolare:
Vera MORETTI
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