Altra proroga per l’Imu?

Non c’è pace per la dichiarazione Imu e sembra sia in arrivo l’ennesima proroga.

Dopo che la scadenza era slittata al 30 novembre, ancora una volta serve più tempo, per fare chiarezza su chi è davvero tenuto a compilarla e chi, invece, può astenersi.
Per questo, un maxiemendamento sposterebbe la fatidica data al 4 febbraio 2013.

Una certezza riguarda l’abitazione principale: dal momento che il Comune è già a conoscenza delle informazioni riguardanti le residenze anagrafiche.
Il documento non deve essere presentato nemmeno per comunicare i figli conviventi di età non superiore ai 26 anni, per i quali è possibile usufruire della maggiorazione della detrazione di € 50.

Eccezioni a questa regola sono:

  • componenti del nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune. Ad esempio, con riferimento all’immobile in comproprietà di 2 coniugi non legalmente separati, destinato ad abitazione principale di uno solo dei 2 poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile sito nel medesimo territorio comunale, la dichiarazione IMU va presentata dal coniuge che usufruisce, per lo stesso, dell’agevolazione per l’abitazione principale;
  • abitazione principale la cui superficie si estende su più Comuni. La dichiarazione Imu va presentata solamente ai Comuni in cui il soggetto non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedicata alle Annotazioni che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi“;
  • separazione, annullamento o cessazione del matrimonio. L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a presentare la dichiarazione Imu solo se il Comune in cui si trova l’ex casa coniugale non è né il Comune di celebrazione del matrimonio né quello di nascita dell’ex coniuge assegnatario;
  • immobili posseduti da cittadini italiani non residenti. La dichiarazione Imu da parte dei residenti all’estero che possiedono immobili in Italia va presentata solo nel caso in cui il Comune abbia deliberato che l’immobile posseduto dagli stessi è considerato direttamente adibito ad abitazione principale.

Si ricorda che sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa);

 

  • C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);

 

  • C/7 (tettoie chiuse o aperte).

In questo caso, però, il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Entro il suddetto limite di 3 pertinenze, il contribuente può scegliere a quali pertinenze applicare il regime agevolato.

Vera MORETTI

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