Il saldo Imu è alle porte, ormai, e, per calcolarlo nel modo giusto, occorre conoscere le delibere del Comune di appartenenza, poiché le modifiche apportate sono fondamentali, in particolare se si tratta di seconde case.
Come primo passo, bisogna avere sottomano la rendita catastale, che può essere reperita attraverso l’atto notarile o il sito del Territorio, e poi rivalutarla del 5%.
Di conseguenza va calcolato il valore catastale, dato dalla rendita catastale rivalutata, moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, ovvero:
Dopo questa operazione, entra in gioco l’aliquota decisa dal Comune per la prima o la seconda casa e tenere conto di eventuali detrazioni.
A questo punto al valore catastale prima calcolato bisogna applicare le aliquote e le detrazioni previste dal Comune, e decurtare le somme versate a titolo di acconto.
Per le abitazioni diverse da quella principale bisogna ricordarsi di suddividere la quota comunale da quella erariale, ricordando che mentre la prima è suscettibile di modifiche da parte di ciascun comune, la seconda è invece fissa (0,38% su base annua).
Le modifiche alle aliquote e alle detrazioni stabilite da ciascun Comune riguardano la quota comunale dell’Imu, non quella erariale.
Oltre all’abitazione principale, alle relative detrazioni, e alle seconde case vi sono altre casistiche in cui i Comuni possono aver introdotto modifiche rilevanti:
Nel caso in cui il Comune abbia previsto l’assimilazione all’abitazione principale, ad esempio per gli anziani ricoverati, in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata, il contribuente in sede di acconto avrà versato l’Imu considerando l’immobile come seconda casa, e pertanto avrà versato anche la quota erariale.
Chiamato ora a saldare il pagamento, il contribuente dovrà considerare l’immobile come abitazione principale, e nel caso in cui dovesse emergere un credito, che riguardi sia l’imposta erariale sia quella comunale, potrà chiederlo direttamente al Comune, considerando che nulla è stato disposto per la restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale.
Occorre però considerare anche eventuali agevolazioni che scaturiscono da:
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, e a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile usare anche il bollettino postale.
Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:
Per il versamento sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
Per quanto riguarda, invece, l’importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro.
Vera MORETTI
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