Sgravi contributivi: ecco scadenze e modalità

In data 19 ottobre 2012, l’Inps ha indicato le modalità per fruire dello sgravio contributivo per i premi di produttività erogati nel 2011 da parte dei datori di lavoro ammessi.

In particolare, viene precisato che lo sgravio potrà essere fruito effettuando il conguaglio attraverso il flusso UNIEMENS entro il 16 gennaio 2013, quindi con una delle denunce contributive dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Un primo sgravio contributivo era stato introdotto dalla Legge n. 247/2007, relativo al triennio dal 2008 al 2010 e riguardava le erogazioni previste dai contratti di secondo livello aziendali e territoriali.
Si tratta di erogazioni ai propri dipendenti per incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.

Tale possibilità era stata introdotta, in seguito all’art.53 del D.L. n. 78/2010, anche per l’anno 2011.
Le regole attuative sono state fissate dal Decreto interministeriale Lavoro – Politiche sociali del 24.01.2012 e illustrate nella Circolare Inps n. 96 del 16.07.2012.

Lo sgravio sui contributi previdenziali per i premi corrisposti nel 2011 è pari al:

  • 25% della quota a carico del datore di lavoro;
  • 100% della quota a carico del lavoratore;

ed è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Le domande dovevano essere presentate all’Inps dal 18 luglio al 12 agosto 2012 per via telematica.

Per beneficiare dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

  • essere stati sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni provinciali del Lavoro entro il 9 luglio 2012;
  • prevedere erogazioni correlate ad aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Una volta analizzate le domande, l’Inps doveva, entro l’11 ottobre 2012, provvedere all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, comunicandolo alle stesse e agli intermediari autorizzati e indicando anche la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Terminata tale operazione, con messaggio n. 17017 del 19 ottobre scorso, l’Inps ha quindi reso note le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo.

Le aziende ammesse allo sgravio potranno recuperarlo mediante il flusso UNIEMENS. A tal fine, l’Inps ha indicato i codici causale da utilizzare, differenziati in base alla tipologia contrattuale (contratti di lavoro aziendali o territoriali).
Le operazioni di recupero avverranno entro 16 gennaio 2013, quindi con una delle denunce contributive riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Con l’occasione, va a regime anche una nuova modalità di restituzione delle somme fruite in eccesso da parte delle aziende. Viene, infatti, istituito il nuovo codice causale M964 (“restituzione sgravio contrattazione secondo livello”), anch’esso da valorizzare nel flusso UNIEMENS.

Vera MORETTI