Non sempre sono chiare le norme che regolano le spese di pubblicità e di rappresentanza, anche se la disciplina fiscale, in questo caso, è piuttosto precisa.
La pubblicità, ad esempio, deve essere considerata come l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico, e si differenzia dalla propaganda, che invece è intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio.
Per il fisco, comunque, entrambe possono essere interamente dedotte.
Possono essere capitalizzati i costi sostenuti per avviare una nuova attività o per promuovere il lancio di un prodotto innovativo, mentre non sono oggetto di capitalizzazione i costi riguardanti il sostegno della commerciabilità di un prodotto già esistente.
Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi per fini promozionali o di pubbliche relazioni.
L’Agenzia delle Entrate considera spese di rappresentanza le erogazioni gratuite per i clienti, e anche quelle effettuate verso altri soggetti con cui l’impresa sia interessata a intrattenere rapporti, perché in questo caso si tratterebbe di finalità promozionali e quindi di spese strettamente attinenti al bene dell’impresa.
Occorre però stabilire chi può essere considerato un cliente: sono clienti quei soggetti attraverso i quali l’impresa consegue attualmente i propri ricavi; sono da considerare clienti potenziali, invece, quei soggetti che abbiano, in qualche modo, già manifestato o possano manifestare un interesse di natura commerciale verso i beni ed i servizi dell’impresa, perciò destinatari dell’attività caratteristica esercitata dalla stessa.
Vengono considerate spese di rappresentanza quelle effettivamente sostenute e documentabili riferite ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, che abbiano fini promozionali o di pubbliche relazioni.
Possono essere dedotte le spese che riguardano:
Non possono, al contrario, essere considerate spese di rappresentanza, e quindi non sono deducibili, viaggi, vitto e alloggio per clienti solo potenziali, così come visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa, che, invece, sono da considerarsi spese di ospitalità.
Niente deducibilità anche per i costi sostenuti da imprese che per propria natura organizzano manifestazioni fieristiche e eventi di simile natura e anche le spese di viaggio, vitto e alloggio affrontate dall’imprenditore individuale in maniera diretta per la partecipazione a fiere, mostre ed eventi simili in cui l’impresa esponga beni e servizi propri o correlati alla propria attività.
Possono essere interamente dedotte le spese per gli omaggi, purché non superino il valore unitario di 50 euro. A questo proposito, occorre distinguere tra:
Occorre specificare che le spese di rappresentanza non possono superare l’1,3% di quelli dichiarati nella denuncia dei redditi dell’anno in cui vengono sostenute per una quota pari a 10.000 euro, lo 0,5% per la quota che supera i 10.000 euro e fino a 50.000 euro, lo 0,1% per la parte che eccede il limite.
Ciò significa che è stato abolito il limite di 200.000 euro in vigore precedentemente.
Vera MORETTI
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