Chiarimenti dalle Entrate relativi al MOL

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti alcuni importanti chiarimenti riguardanti la disciplina delle società in perdita sistematica.

In particolare, è stato precisato che, al fine della verifica della sussistenza di un Margine Operativo Lordo (MOL) positivo, che costituisce causa di disapplicazione automatica della disciplina in parola, devono essere esclusi dal calcolo del MOL non solo i beni in proprietà, ma anche i beni acquisiti in leasing.

Per quanto riguarda le società di comodo, due sono le importanti novità:

  • la maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES, che quindi per tali società diventa del 38% (= 27,5% + 10,5%);
  • l’estensione della condizione di “non operatività” anche alle società in perdita fiscale sistematica. In particolare, la società che, pur superando il test di operatività nel periodo d’imposta considerato, sia in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi, ovvero dichiari, nell’arco del triennio, per due periodi d’imposta, una perdita fiscale e per uno, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo, dovrà essere comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a decorrere dal 4° periodo d’imposta successivo.

La novità sulle società in perdita sistematica, a differenza di quella della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota Ires, si applica alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati dalla disciplina delle società di comodo e, quindi, anche alle società di persone.

Le novità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ma hanno avuto effetto già quest’anno in sede di UNICO 2012 in quanto per il calcolo dell’acconto 2012 con il metodo storico si doveva tenere conto di tali novità.

Tra le cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica è stata individuata anche la sussistenza di un margine operativo lordo (MOL) positivo, precisando che come tale si deve intendere: “la differenza tra il valore ed i costi della produzione. A tal fine, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti”.

I beni acquisiti in leasing avrebbero una disparità di trattamento rispetto ai beni di proprietà della società, poiché i beni immobilizzati acquisiti in leasing rientrano a pieno campo tra i costi della produzione del conto economico, per cui contribuirebbero alla formazione dei costi della produzione. Al contrario, i beni propri della società rientrerebbero tra gli ammortamenti e, quindi, sarebbero esclusi da tale conteggio.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di chiarire che il MOL rilevante ai fini della disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica deve essere calcolato escludendo dai costi della produzione del conto economico anche l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.
Ciò comporta, quindi, che le società il cui MOL diventa negativo solo per effetto dei leasing non devono presentare istanza di interpello disapplicativo dalla disciplina delle società in perdita sistematica.

Vera MORETTI

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