I nuovi requisiti per accedere al fondo di garanzia per le pmi

Il 7 dicembre sono entrati in vigore i nuovi requisiti e criteri di ammissione al Fondo di Garanzia per le pmi.

Ciò che balza all’occhio è l’introduzione di criteri più precisi per definire le operazioni che hanno diritto alla copertura del Fondo pmi, le procedure di valutazione e le regole per l’istruttoria, nonché nuovi tetti per garanzie e contro-garanzie.
Gli interventi sono stati estesi in base a criteri che non riguardano più solo le caratteristiche dell’azienda e la sua collocazione territoriale, ma anche le singole operazioni e il relativo grado di rischiosità.

Le operazioni ammissibili alla garanzia sono le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione ad alcune tipologie:

  • di durata non inferiore a 36 mesi
  • di anticipazione dei crediti verso la PA
  • sul capitale di rischio
  • di consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata
  • a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni.

Ma esistono altre operazioni finanziarie comprese, come quelle finalizzate al pagamento dei fornitori o delle spese per il personale, ma anche del consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso oppure appartenente ad un diverso gruppo bancario rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento.

Altre ancora sono le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione, operazioni di fideiussione strettamente collegate all’attività caratteristica dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale, operazioni a fronte di investimento, prestiti partecipativi, finanziamenti a medio lungo termine.

Sono invece sempre escluse le operazioni finanziarie che non abbiano una durata o una scadenza stabilita e certa e le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all’esportazione.
Le regole cambiano per le imprese dell’autotrasporto: le operazioni a favore delle imprese del settore sono ammissibili alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Sezione speciale per l’autotrasporto. Non sono ammissibili le operazioni a fronte di investimenti che comprendano mezzi e attrezzature di trasporto.

Nel caso di operazioni a favore di soggetti beneficiari finali con sede legale e/o operativa nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza e conformi alle Linee Guida comunicate dal Gestore – MCC (Mediocredito Centrale), la Riserva PON (programma operativo nazionale ricerca e competitività) e la Riserva POIn (programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico) e relative sottoriserve sono utilizzate in via prioritaria. Queste operazioni devono sempre rispettare i criteri di ammissibilità previsti dalle Linee Guida del Gestore – MCC.

Per le operazioni relative alle imprese femminili e alle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 la Garanzia diretta è concessa con priorità d’istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi.

La garanzia diretta è concessa in regime di de minimis per le seguenti operazioni:

  • di anticipazione crediti verso la PA
  • sul capitale di rischio
  • di consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata
  • in favore di piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni
  • di durata non inferiore a 36 mesi con esclusione di prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo termine

Altre operazioni finanziarie, sempre con esclusione di prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo termine.
La garanzia arriva fino all’80% per tutti i soggetti previsti dal primo decreto e anche per soggetti beneficiari di operazioni a valere sulla Riserva PON e POIn Energia e relative sotto-riserve e imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.
La copertura massima non è applicabile se si tratta di anticipazione crediti verso la PA; consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e operazioni di capitale di rischio.

Garanzia diretta al 70% per l’anticipazione dei crediti verso la PA e anche per operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi a favore di soggetti beneficiari finali diversi da quelli ammessi alle garanzie all’80%.
Copertura massima del 60% per le altre operazioni finanziarie, del 50% per operazioni sul capitale di rischio di imprese con sede su tutto il territorio nazionale, del 30% per il consolidamento delle passività.

Operazioni con importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di euro:

  • operazioni sul capitale di rischio,
  • soggetti beneficiari di operazioni a valere sulla Riserva PON e POIn Energia e relative sotto-riserve,
  • imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012,
  • anticipazione crediti verso la PA,
  • operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

Operazioni con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro:

  • consolidamento passività a breve termine,
  • operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni,
  • altre operazioni finanziarie.

Copertura dell’80% per le operazioni con garanzia all’80% nei confronti di: imprese del Mezzogiorno, imprese femminili, operazioni a valere sulla Riserva PON o POIn, operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni, anticipazione credit5i verso la PA, operazioni di durata non inferiore a 36 mesi, altre operazioni finanziarie.

Copertura del 60% per:

  • garanzie al 60% sulle operazioni sul capitale di rischio.
  • garanzie al 60% su consolidamento passività a breve termine.

Il decreto fissa con precisione le procedure per la richiesta di ammissione all’intervento del fondo, che deve arrivare entro sei mesi dalla data dell’operazione. Bisogna utilizzare l’apposito modulo comunicato dal Gestore-MCC mediante procedura telematica, fax o posta.

Vera MORETTI