Saldo Imu: gli errori ricorrenti

Il saldo Imu sta causando molti disagi a coloro che devono effettuarlo, in primo luogo nel calcolo dell’importo esatto da pagare, ma anche per quanto riguarda la compilazione dei moduli.
Ma, quando ci si accorge di aver commesso un errore, come si può correggere?

Innanzitutto, per evitare di commettere errori, occorre ricordarsi che, se i criteri sono analoghi a quelli dell’acconto, in sede di saldo è necessario effettuare anche il conguaglio.
Partendo dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della propria tipologia di immobile, si applicheranno per ciascuno nuove aliquote comunali ed eventuali nuove agevolazioni.

Altro passaggio indispensabile è collegarsi sul sito dei Comuni di appartenenza, dove si trova la delibera con le aliquote o una scheda informativa con tutti i dettagli.
I Comuni che non hanno adottato le delibere Imu entro fine ottobre 2012 applicano le aliquote ordinarie di giugno (0,4% per l’abitazione principale – 0,76% per altri immobili – 0,2% per fabbricati agrari strumentali).

Per la prima casa il gettito va tutto al Comune, qualunque sia l’aliquota deliberata, quindi il problema non si pone.
Per le altre abitazioni bisogna effettuare due calcoli diversi nel caso in cui il Comune abbia deliberato un’aliquota differente rispetto a quella ordinaria (o,76%) utilizzata a giugno per l’acconto.

Per calcolare, dunque, quando bisogna dare allo Stato, occorre ricopiare quanto già dato a giugno (0,19% dell’imponibile) perché la quota a saldo è identica, ossia un altro 0,19% (in totale 0,38% annuo dovuto, ossia la metà dello 0,76% stabilito).
Per calcolare quanto dare al Comune dobbiamo ricalcolare l’imponibile annuo applicando la nuova aliquota (es.: 1,06%) e poi da questa cifra complessiva sottrarre la quota per lo Stato a saldo e l’acconto per il Comune versato a giugno.

Calcolate le due nuove quote Erario e Comune, queste vanno indicate nei corretti campi del modello F24 o del bollettino postale.

Per effettuare il versamento, si possono utilizzare l’F24 cartaceo, le opzioni digitali, i servizi online di Poste Italiane, e in più c’è la possibilità di pagare con il bollettino postale dal primo dicembre in tutti gli uffici postali.
Anche nel caso dei bollettini postali, si può utilizzare l’opzione digitale, messa a disposizione da Poste Italiane.

Si può utilizzare un singolo bollettino solo se gli immobili si trovano tutti nello stesso Comune, altrimenti va utilizzato un bollettino diverso a seconda del Comune.
La compilazione del bollettino richiede pari attenzione alla tipologia di immobile e alla separazione fra le quote all’Erario e al Comune. Sia per l’F24 sia per il bollettino bisogna utilizzare i codici tributo: del comune di appartenenza, del fabbricato, del campo retazione (per il saldo è 0101).

Se un contribuente commette errori e vuole quindi porre dei quesiti sulla corretta procedura, la sede a cui rivolgersi è il Comune, non lo Stato.
Si tratta di una precisazione fornita a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate, in base a quanto previsto dal Salva Italia: “Ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo“.

Vera MORETTI