Cosa cambia nel 2013 per la pensione anticipata

La pensione anticipata, ovvero la ex pensione di anzianità, diventa sempre più difficile da raggiungere, visto che, nel 2013, ci vorranno 4 mesi di contributi in più rispetto al 2012.
Ai 3 mesi di adeguamento, infatti, si aggiunge 1 ulteriore mese, come previsto dalla Riforma Fornero.

Nel dettaglio, ciò significa che per le donne ci vogliono 41 anni e 5 mesi di contributi, mentre per gli uomini 42 anni e 5 mesi.
E nel 2014 si aggiungerà un altro mese, mentre nel 2016ci sarà il nuovo adeguamento alle aspettative di vita, che fino al 2019 avrà scadenza triennale e poi diventerà biennale.

Per averne diritto bisogna aver cessato il rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, che si può presentare online (dal portale INPS, con PIN e codice fiscale), per telefono (numero verde 803164) o tramite intermediari (enti di patronato o intermediari riconosciuti dall’INPS).

A seconda che il contribuente abbia iniziato a lavorare prima o dopo il 31 dicembre 1995, cambia il sistema di calcolo dell’importo della pensione:

  • contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre ’95;
  • retributivo: per chi aveva già 18 anni di contributi il 31 dicembre ’95;
  • misto: per chi non aveva 18 anni di contributi a fine ’95, si applica il retributivo per la quota maturata fino a fine ’95 e il contributivo per le anzianità maturate successivamente.

Inoltre, se chi ha iniziato a lavorare prima della fine del 1995 va in pensione prima dei 62 anni, perde l’1% per ogni anno di anticipo (rispetto ai 62 anni) per i primi due anni, e il 2% per ogni anno successivo:

  • taglio dell’1% per chi si ritira a 61 anni,
  • del 2% per chi va in pensione a 60 anni,
  • del 4% per chi va in pensione a 59 anni,
  • del 6% per chi si ritira a 58 anni.

Questo taglio si applica solo alla quota retributiva della pensione. Quindi:

  • per chi aveva 18 anni di contributi nel ’95, la riduzione vale per tutte le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
  • per chi non aveva 18 anni di contributi nel dicembre ’95, la riduzione si applica sulla quota maturata al 31 dicembre ’95.

Chi invece ha iniziato a lavorare dopo il primo gennaio 1996 ha l’intera pensione calcolata con il sistema contributivo, quindi anche se si ritira prima dei 62 anni non ha nessuna decurtazione dell’assegno.

Vera MORETTI

redazione1

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