Il Decreto Sviluppo ha favorito la nascita delle startup innovative ma, soprattutto, ha dato il via libera ad una serie di agevolazioni a loro dedicate.
In primo luogo, le agevolazioni prevedono aiuti fiscali per l’apertura dell’attività, ma anche per assunzione e remunerazione del personale dipendente e norme semplificate e meno punitive in caso di fallimento.
Le agevolazioni fiscali riguardano anche coloro che decidono di investire nel capitale delle startup, indipendentemente che si tratti di persone fisiche o società.
In entrambi i casi, i benefici fiscali sono concessi per gli anni 2013, 2014, 2015. L’investimento nel capitale sociale delle startup può aver luogo sia direttamente che per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in startup innovative. L’investimento deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire l’incentivo fruito aumentato degli interessi legali.
Relativamente agli investimenti da parte di persone fisiche, la detrazione è pari al 19% della somma investita. L’eventuale eccedenza può essere portata in detrazione per i successivi esercizi ma non oltre il terzo. In ogni caso l’importo massimo dell’investimento non può superare i 500 mila euro nei singoli periodi di imposta.
Per quanto riguarda, invece, le società, l’importo massimo dell’investimento non deve eccedere 1,8 milioni di euro nell’anno. Considerando che l’IRES sconta un’aliquota fissa del 27,5% l’imposta potrà essere dedotta del 20% di quest’ultima, quindi in termini reali la deducibilità della somma investita sarà pari al 5,5%.
Tra coloro che, invece, non rientrano nelle agevolazioni ci sono gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in startup innovative.
Ulteriori agevolazioni riguardano gli investimenti in startup a vocazione sociale e startup che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. In questi casi, sono previste detrazioni e deduzioni maggiorate che fanno aumentare dal 19 al 25% la detraibilità delle somme investite da persone fisiche e dal 20 al 27% la deducibilità in termini nominali di quelle effettuate da soggetti IRES.
I limiti rimangono quelli di 500 mila e 1,8 milioni di euro investiti nell’anno, rispettivamente da persone fisiche e soggetti IRES, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione.
Vera MORETTI
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