Il Garante della Privacy, rinnovando le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ha autorizzato i liberi professionisti al trattamento di tali dati.
Le nuove autorizzazioni riguardano infatti tutti i liberi professionisti iscritti all’Albo, tranne quelli della sanità.
Per questi ultimi, infatti, rimane in vigore il precedente provvedimento autorizzativo.
Il provvedimento mira comunque a contenere al massimo il trattamento dei dati sensibili, inclusa l’esclusione quando l’attività può essere espletata anche con dati anonimi e non identificativi del soggetto-cliente.
Ma cosa si intende per dati sensibili? Sono da definirsi tali “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale“.
Gli esercenti di professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici “possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell’interessato se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica di un terzo o della collettività“.
Vera MORETTI
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