Categories: Bussola Fiscale

La Legge di Stabilità colpisce le auto aziendali

La Legge di Stabilità da poco approvata prevede, tra gli altri provvedimenti, anche un giro di vite per quanto riguarda le auto aziendali.

La percentuale di deducibilità, infatti, relativa alle spese e agli altri componenti che riguardano i veicoli utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell‘esercizio delle imprese, si abbassa dal 40 al 20%.
Ovviamente, tale deducibilità si intende per un solo veicolo, se l’attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l’attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.

La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico in caso di acquisto o leasing, pari a:

  • € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan;
  • € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
  • € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori.

In caso di locazione o noleggio, invece, pari a:

  • € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan;
  • € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
  • € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.

Passa dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei costi anche per le auto in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: una disposizione stabilità dalla Riforma del mercato del Lavoro, che viene confermata dalla Legge di Stabilità per il 2013.
Non si applicano, invece, le limitazioni previste per la rilevanza del costo di acquisto oppure per i canoni di leasing o le rate di noleggio.

Gli acconti d’imposta relativi al 2013, che andranno dichiarati in UNICO 2014, dovranno essere calcolati assumendo, come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato.

Vera MORETTI

redazione1

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